Medico Legale
La Medicina Legale è una specializzazione di medicina che si occupa della applicazione delle conoscenze mediche al diritto, rappresentando il punto di incontro tra il pensiero dei medici e quello dei giuristi su questioni di interesse comune.
Lo specialista in Medicina Legale, all’interno della struttura sanitaria (medicina legale pubblica), funge da coordinatore per gli ambiti in cui opera, per la collocazione delle strutture e per la formazione accademica, coniugando l’approccio clinico e quello giuridico e fornendo conoscenze teorico-pratiche.
Il ruolo del Medico Legale in Ambito Ospedaliero
- Garantisce all’interno dell’Azienda efficaci interventi correttivi che impediscano il prodursi di eventi indesiderati
- Studia indicatori di qualità medico legale, attraverso l’analisi del contenzioso, nell’ipotesi di responsabilità professionale
- Fornisce attività di consulenza “ex post” rispetto al verificarsi di un evento sfavorevole all’interno delle strutture sanitarie
il Medico Legale è chiamato in causa nei casi di lesioni che si realizzano in seguito ad atti di violenza: abbiamo il compito di effettuare attività di consulenza sia per gli operatori sanitari che per l’ Autorità Giudiziaria
La medicina legale è in questi casi chiamata a rispondere ad una utenza ampia che va dai minori alle donne e agli anziani in diversi momenti: urgenza, emergenza, assistenza, coordinamento, presa in carico, consulenza alle vittime e alle istituzioni, formazione.
In caso di ricovero coordina gli interventi secondo un’ottica Clinica e Medico-legale. Realizza un costante raccordo tra ospedale e territorio per realizzare un’ipotesi progettuale post-dimissione che tuteli al massimo la vittima.
Vi invito a visitare la pagina Violenza di genere per meglio comprendere il ruolo del medico legale in una situazione di violenza e femminicidiola sp

Responsabilità del Medico Legale nell’attività di CTP per l’Azienda
Il Medico Legale, in qualità di consulente di parte dell’ Azienda, può essere soggetto a procedimento civile nell’ipotesi di:
- Colposa induzione a promuovere un giudizio non fondato
- Colposa dissuasione dal promuoverlo se verosimilmente fondato
E quindi si giunge all’obbligo di risarcimento del danno derivante dal proprio inadempimento o inesatto adempimento dell’obbligazione.
Una seconda ipotesi è quella dell’ abuso del diritto di difesa
- Il CTP ha agito con dolo specifico
- Il CTP ha agito con dolo eventuale o con colpa con previsione dell’evento
Censura della condotta del consulente che, pur nel dubbio di incorrere in errore e con la consapevolezza che tale errore potrebbe arrecare danno altrui, persista nella strenua difesa delle ragioni della parte che assiste. Una relazione di parte consapevolmente faziosa obbliga il CTP in sede civile al risarcimento dei danni ingiustamente subiti.
Il Medico Legale, in qualità di consulente di parte dell’Azienda, può essere soggetto a procedimento penale nell’ipotesi in cui sono punite le attività documentative svolte dal CTP (documenti, attestazioni, certificati, atti) destinati all’ Autorità Giudiziaria e non rispondenti al vero. Non rientra nella norma incriminatrice ex Art. 374 bis c.p. l’attività di consulenza tecnica di parte nel formulare pareri o giudizi o valutazioni poiché tali attività non sono ricomprese nel novero dei “certificati” o “atti”.
In seconda ipotesi il CTP arreca, con dolo, nocumento agli interessi della parte assistita rendendosi infedele ai propri interessi professionali (es. violazione del segreto professionale, volontaria trascuratezza, omessa produzione dei mezzi di prova…) determinando, ove provata, la interdizione temporanea dai pubblici uffici e dalla professione

